Art. 6 — Interessi su depositi e conti dello Stato
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1996 al 1 luglio 1998. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonche' gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-08;6~art6 · fonte del testo
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