Art. 7 — Operazioni di "Prestito titoli"
1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)). Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonche' ogni altro contratto che persegue le medesime finalita' economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 435. 2 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435
2Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti stipulati a partire dal l gennaio 1998".
Testo vigente dal 1 luglio 1998 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →
