[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339 - Art. 34, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 7, legge 2 luglio 1896, n. 253 - Legge 15 luglio 1909, numero 492).

[2]Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Quando la cifra di tali depositi superasse:

[3]per la Banca d'Italia.... L. 200,000,000 per il Banco di Napoli... » 80,000,000 per il Banco di Sicilia... » 25,000,000 l'Istituto dovra' ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza, salvo per il Banco di Sicilia la disposizione dell'art. 51. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

10

Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, non saranno applicate le limitazioni contenute negli articoli 36 e 37 della legge (testo unico) sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204, riguardante i depositi in conto corrente fruttifero; e il saggio dell'interesse su tali depositi sara' determinato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti di emissione".

Testo vigente dal 25 novembre 1914

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1914

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1910 al 25 novembre 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, non saranno applicate le limitazioni contenute negli articoli 36 e 37 della legge (testo unico) sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204, riguardante i depositi in conto corrente fruttifero; e il saggio dell'interesse su tali depositi sara' determinato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti di emissione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art36 · fonte del testo

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