Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2001, n. 482.
Abrogato dal 1 marzo 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2001, n. 482.
Abrogato dal 1 marzo 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1951 al 1 marzo 2002. 139 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli agenti contabili ed i funzionari delegati che abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera e che per qualsiasi motivo non abbiano presentati i conti nei termini prescritti, sono tenuti a renderli entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'Amministrazione dalla quale hanno ricevuto i fondi medesimi. Qualora la inadempienza di cui al precedente comma dipenda da distruzione o perdita delle contabilita' e delle relative documentazioni dovute a causa di forza maggiore, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni. Gli agenti di cui al presente articolo, ai fini della imputazione della spesa e dell'accertamento di eventuali corresponsabilita', sono tenuti ad unire ai rendiconti la dimostrazione dei fondi eventualmente trasferiti ad altre gestioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art6 · fonte del testo
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