Art. 24 — Definizioni delle contravvenzioni
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 24 della l. 2 aprile 1968, n. 482, col prevedere la possibilità di definire in via amministrativa le contravvenzioni all'obbligo delle assunzioni obbligatorie, delinea la relativa procedura che è caratterizzata da una successione concatenata e vincolante di termini per l'adozione del definitivo provvedimento prefettizio: entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali di contravvenzione è fissata la somma dovuta dal contravventore, sentito il parere della commissione provinciale per il collocamento; entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione prefettizia deve essere effettuato il pagamento in mancanza del quale entro 60 giorni il verbale è trasmesso all'autorità giudiziaria; in ogni caso, quindi, il processo penale inizia o prosegue entro i ristretti tempi così indicati, non potendo, al mancato parere della commissione provinciale per il collocamento, essere attribuita alcuna efficacia ostativa - come ritenuto dal giudice 'a quò - essendo il Prefetto, in base alle comuni norme sul procedimento amministrativo ( art. 16, l. n. 241/1990), comunque tenuto a provvedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nessun ostacolo sussiste all'esecuzione dell'azione penale e cadono perciò le censure di violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale prospettata dal giudice 'a quò sull'erroneo presupposto della inesistenza di termini certi per la conclusione della procedura amministrativa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, l. 2 aprile 1968, n. 482).
Art. 24 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 112 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000. 161 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi. Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 16 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facolta' di ridurne l'importo fino alla meta', ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti. Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione e' trasmesso all'autorita' giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art24 · fonte del testo
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