Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1998, N. 22

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1987 al 1 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel Regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati e' ammessa soltanto:

  • a)sugli edifici che godono della immunita' riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;
  • b)in occasione di visite di Sovrani esteri o di loro delegati;
  • c)in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita' politiche locali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 25 maggio 1987, n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1987, n. 23) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "l'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita' politiche locali".

Testo in vigore dal 4 giugno 1987 al 1 marzo 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 267/1976

    Altra decisione
    29 dicembre 1976

    Ordina la restituzione degli atti ai pretore di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO…

    Art. 1 Disciplina della esposizione delle bandiere estere · Art. 3 Disciplina della esposizione delle bandiere estere · Art. 21 cost. · Art. 10 Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1987

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1929 al 4 giugno 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 25 maggio 1987, n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1987, n. 23) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "l'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita' politiche locali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1085~art1 · fonte del testo

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