Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1998, N. 22
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Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel Regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati e' ammessa soltanto:
- a)sugli edifici che godono della immunita' riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;
- b)in occasione di visite di Sovrani esteri o di loro delegati;
- c)in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita' politiche locali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 25 maggio 1987, n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1987, n. 23) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "l'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita' politiche locali".
Testo in vigore dal 4 giugno 1987 al 1 marzo 1998
