Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1987

Altra decisione · depositata il 25/05/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 legge

24 giugno 1926 n. 1085 ("Disciplina della esposizione di bandiere

estere") promosso con l'ordinanza emessa il 2 novembre 1983 dal

pretore di Gorizia nel procedimento penale a carico di Marusic

Stanislao, iscritta al n. 1070 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'anno

1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1987 il giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Gorizia, con ordinanza emessa il 2 novembre

1983 nel procedimento penale a carico di Marusic Stanislao - imputato

del reato di cui agli artt. 1 e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085

("Disciplina della esposizione di bandiere estere") per aver esposto

o fatto esporre, il 25 aprile 1983, in Gorizia, due bandiere slovene

accanto a due bandiere nazionali italiane senza la preventiva

autorizzazione dell'autorità politica locale - ha sollevato, su

istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, comma 1, e 6 Cost., degli artt. 1 e 3 della

legge n. 1985 del 1929, nella parte in cui fanno divieto alle

minoranze etniche esistenti nel territorio dello Stato d'esporre le

proprie bandiere, corrispondenti a quelle di Stati esteri, senza la

preventiva autorizzazione dell'autorità politica locale.

Il giudice a quo rileva, in primo luogo, che il divieto di esporre

bandiere di Stati esteri senza autorizzazione è di portata generale,

dirigendosi a tutti i soggetti - cittadini o stranieri - che si

trovino nel territorio nazionale, e quindi non potrebbe configurarsi,

sotto tale aspetto, una disparità di trattamento. Nonostante ciò,

appare lecito il dubbio circa la violazione dei principii

costituzionali, relativi all'eguaglianza ed alla tutela delle

minoranze, violazione realizzata attraverso la mancata considerazione

dell'esistenza, nel territorio nazionale, di cittadini italiani di

diversa origine etnica che si riconoscono nelle proprie tradizioni,

costumi, lingua e nei propri colori nazionali, talvolta

corrispondenti a quelli di Stati esteri. In considerazione del fatto

che l'ordinamento riconosce a diverse comunità operanti nel

territorio dello Stato (enti pubblici e privati, associazioni

politiche, religiose, culturali e sportive) il diritto d' esporre,

senza autorizzazione, insegne, stemmi o bandiere quali segni

distintivi della loro individualità, il trattamento operato per le

predette minoranze appare discriminatorio.

L'esigenza di un'autorizzazione per l'esposizione delle bandiere

delle comunità etniche minoritarie - che, per essere proprie di

gruppi esistenti nel territorio della Repubblica, potrebbero essere

considerate interne, anche se coincidenti con quelle di Stati esteri

- appare limitativa della libertà di taluni gruppi di manifestare la

propria identità.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

In primo luogo, l'Avvocatura dello Stato nega che il collegamento

con uno Stato estero caratterizzi tutte le minoranze etniche nei

riguardi degli altri gruppi intermedi. Infatti, esistono minoranze

alloglotte che non si riconoscono (o non si riconoscono più) in uno

Stato diverso da quello d'appartenenza (ad esempio i serbo-croati del

Molise, i catalani di Alghero o i greco-albanesi del meridione

d'Italia); inoltre, esistono formazioni sociali diverse dalle

minoranze etniche (organizzazioni politiche, sindacali o culturali)

che si riconoscono in determinati Stati ed hanno interesse ad

adottare le relative bandiere come segno distintivo della propria

individualità.

Secondariamente, il valore tutelato dall'art. 6 Cost. non sarebbe

costituito dall'allogenia bensì dall'alloglossia e, quindi,

dall'aspetto linguistico-culturale del legame con un'etni'a diversa

da quella maggioritaria e non dall'aspetto politico nazionale d'un

eventuale collegamento con un'etni'a corrispondente con uno Stato

estero.

Pertanto, la normativa in questione non violerebbe gli artt. 6 e

3, primo comma Cost., poiché le minoranze alloglotte non si trovano

in posizione differenziata rispetto ad altri gruppi intermedi e la

pronuncia di incostituzionalità richiesta dal giudice a quo

violerebbe il principio di eguaglianza per ingiustificato favore

verso alcune minoranze etniche rispetto a formazioni sociali diverse

ma egualmente interessate ad adottare bandiere di Stati esteri come

segno distintivo della propria individualità. Peraltro, conclude

l'Avvocatura, le norme impugnate sarebbero state dettate a supporto

di valori fondamentali tutelati dalla Carta costituzionale: la

sovranità dello Stato e la "complessiva ed assorbente riserva" ad

esso del potere estero. Considerato in diritto

1. - Il richiamo al caso di specie, di cui all'ordinanza di

rimessione, vale già ad ingenerare un iniziale, grave sospetto

d'incostituzionalità della normativa impugnata.

Il pretore dà atto che l'esposizione delle bandiere slovene,

avvenuta in data 25 aprile 1983 nei pressi del

monumento ai Caduti della Resistenza, nella piazza di S. Andrea di

Gorizia, tendeva ad esprimere la piena adesione

della minoranza d'origine slovena alla commemorazione dei Caduti

della Resistenza italiana; ma non dubita che la

normativa impugnata per illegittimità costituzionale sia applicabile

alla specie. Il fatto che possa costituire illecito

penale un comportamento che non solo non viola alcun valore

costituzionalmente garantito ma non lascia intravvedere neppure quale

bene giuridico comprometta e che, perdippiù, oggettivamente tende ad

esprimere convinta adesione della minoranza slovena, alloglotta od

allogena che sia, al ricordo di coloro che offrirono la vita per la

conquista della nuova unità istituzionale e politica degli italiani,

sconcerta non poco. La minoranza in questione intendeva, con

l'esposizione in pubblico delle bandiere slovene, aderire alla

commemorazione in discorso e così unirsi a tutti gli italiani nel

riaffermare i valori dai quali è nata la Resistenza e quest'ultima,

che della Costituzione repubblicana è origine e sostanza sempre

vivente: può tutto ciò costituire fatto penalmente sanzionato?

L'illegittimità costituzionale della normativa impugnata comincia a

profilarsi già dall'indiscutibile risposta negativa all'ora proposto

quesito.

E vale subito aggiungere il netto contrasto tra l'asserito

"vigore" formale degli artt. 1 e 3 della legge 24 giugno 1929, n.

1085, e la realtà nella quale, come è stato sottolineato dalla

dottrina e dalla giurisprudenza, l'esposizione in pubblico di

bandiere estere, senza necessità di preventive autorizzazioni, è

puntualmente tollerata, in tutto il territorio nazionale, in

occasione di "nobili" manifestazioni politiche o di "meno nobili"

esigenze turistico-commerciali. L'esperienza, in altre parole, ha

avvertito il contrasto tra gli articoli citati, emanati in un

determinato clima ideologico-politico e la successiva Costituzione e

lo ha già risolto (salvo rare eccezioni) dando concreta prova della

sempre invocata e non sempre adottata interpretazione "secondo

Costituzione".

Va, infine, osservato che il ristretto profilo dal quale il

giudice a quo propone la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 3 della legge n. 1085 del 1929 non impedisce a questa

Corte d'essere consapevole che la stessa questione coinvolge anche

più vaste prospettive, ossia quelle delle manifestazioni di gruppi e

soggetti che possono esporre in pubblico bandiere estere al solo

scopo di manifestare adesione a concrete realizzazioni

ideologico-politiche perseguite da alcuni Stati. Il tener presente

anche l'ora indicata, più vasta prospettiva, dalla quale può esser

considerata la proposta questione di legittimità costituzionale, non

nuoce alle conclusioni che qui si vanno ad assumere, tenuto conto del

fatto che la consapevolezza dell'ampiezza delle implicazioni inerenti

ad una decisione non può che rendere più avvertiti nell'assunzione

di quest'ultima, anche se ad essa si deve giungere attraverso un

esame limitato da alcuni canoni costituzionali di valutazione.

2. - Il profilo dal quale l'ordinanza di rimessione considera

l'illegittimità dell'impugnata normativa ed il riferimento agli

artt. 3 e 6 Cost. impone a questa Corte alcune riflessioni relative

al confronto tra il diritto delle minoranze linguistiche d'esprimere

la propria identità e quello degli altri gruppi sociali.

L'ordinanza di rimessione assume che l'esigenza della preventiva

autorizzazione, per l'esposizione in pubblico delle bandiere delle

comunità etniche minoritarie, "ancorché coincidenti con le bandiere

di determinati Stati esteri", limiti la libertà delle stesse

comunità di manifestare la propria identità; mentre ad ogni "altra"

comunità, vivente nel territorio dello Stato, (enti pubblici e

privati, associazioni politiche, religiose, culturali, sportive) che

non sia illecita, è riconosciuto, senza necessità d'autorizzazione,

il diritto d'esporre in pubblico insegne, stemmi, bandiere ecc.,

espressivi della propria individualità.

A chi osservasse che il diritto d'un qualsiasi ente od

associazione politica, culturale ecc. d'esporre le proprie bandiere

non può essere confuso con il diritto delle minoranze etniche

d'esporre bandiere di Stati esteri (che simboleggiano le Nazioni

nelle quali le stesse minoranze spesso dichiarano di riconoscersi, a

volte in dialettica con la Nazione italiana, simboleggiata dalla

relativa bandiera) ed a chi tentasse d'opporre che il collegamento

con lo Stato estero si verifica per le minoranze etniche e non per

gli altri gruppi interni e che, conseguentemente, l'incidenza che

l'esposizione delle bandiere delle predette minoranze ha o può avere

sugli interessi degli Stati esteri, ed anche su quelli dello Stato

italiano, si verifica per le minoranze etniche e non per gli altri

gruppi interni (questi ultimi, nell'esporre i propri segni

distintivi, ed anche le proprie bandiere, non incidono, in alcun

modo, su rapporti relativi a Stati diversi) il giudice a quo replica

che più razionale sarebbe affermare il principio della liceità

dell'esposizione delle bandiere delle minoranze etniche, ancorché

coincidenti con quelle di Stati esteri, con l'attribuzione, peraltro,

all'autorità statale del potere di vietare la predetta esposizione

soltanto per particolari situazioni internazionali o per gravi motivi

d'ordine pubblico.

Ma il problema non attiene specificamente alle minoranze

"etniche': esso è più generale, ove si consideri che qualsiasi

gruppo interno (ed anche qualsiasi cittadino) può riconoscersi ed

esprimere la propria identità politico-sociale attraverso un

simbolo, una bandiera corrispondente a quella d'uno Stato estero. E

ciò per motivazioni le più varie, nelle quali è almeno dubbio che

lo Stato possa interferire.

3. - La verità è che non soltanto le minoranze etniche ma anche

gruppi intermedi (ad es. associazioni politiche, sindacali, culturali

ecc.) e soggetti pubblici e privati possono riconoscersi nelle

idealità perseguite da Stati ed avere, pertanto, interesse ad

adottare le relative bandiere come segno distintivo della propria

individualità politico-sociale.

Da ciò discende che, mentre costituirebbe ulteriore

discriminazione non sottoporre ad alcuna limitazione l'esposizione in

pubblico di bandiere di Stati esteri da parte delle sole minoranze

etniche e sottoporre, invece, a discrezionale autorizzazione

dell'autorità politica la stessa (identica) esposizione da parte

degli altri soggetti che intendano, comunque, caratterizzare la

propria identità politico-sociale attraverso simboli o bandiere

corrispondenti a quelle di Stati esteri, va necessariamente chiarito

in questa sede se costituisca "scelta" razionale quella d'imporre a

preventiva autorizzazione dell'autorità politica l'esposizione di

bandiere che (nel caratterizzare l'identità politico-sociale di

gruppi, minoranze etniche oppur no, e di soggetti singoli)

corrispondono a quelle di Stati esteri e di lasciare, invece, tutti

gli altri soggetti liberi d'esporre i propri simboli, emblemi e

bandiere, che non s'identificano con simboli e bandiere di Stati

esteri.

A tal proposito va, anzitutto, ricordato che dal 1929 ad oggi è

notevolmente modificato il significato dei simboli, emblemi e

bandiere.

Forse, e fino ad un certo punto, il clima politico nel quale

furono emanate le norme impugnate può, in qualche modo, spiegare

(giammai giustificare) il perché del divieto di cui al primo comma

dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085. Ove la bandiera

nazionale costituisca, come nel regime politico-istituzionale vigente

in Italia nel 1929, simbolo ed emblema della sovranità nazionale,

d'uno Stato che "non riconosce" altri valori oltre quelli dei quali

si fa detentore ed impositore, l'esposizione, nel territorio

nazionale, di bandiere di Stati esteri non può esser guardata con

favore. Che senso può mai avere l'esposizione di bandiere di Stati

esteri nel territorio ove impera la sovranità dello Stato italiano?

Come possono ideologie e valori diversi da quelli dello Stato che

insiste sul territorio esser dialetticamente confrontati con gli

"unici" valori e con l'"unica" ideologia dello stesso Stato?

Dando alla bandiera nazionale il significato ora posto in luce, è

fin troppo evidente che le concezioni generali imperanti nel 1929

finivano con l'attribuire anche alle bandiere estere lo stesso

significato: da ciò l'impossibilità "in radice" d'un confronto tra

valori "validi", quelli nazionali, ed ideologie "non valide"; e, in

conseguenza, il generale divieto d'esposizione di bandiere estere. È

da notare ancora che il divieto è generale e "prioritario": non solo

il diniego d'autorizzazione dell'autorità politica ma anche la

mancanza di richiesta d'autorizzazione, per qualsiasi motivo, lascia

inalterata l'illiceità del fatto; lo stesso divieto è inefficace

per la sola ipotesi della concessione dell'autorizzazione.

Non è necessario insistere sulla significatività della natura

politica dell'autorizzazione: non sono, infatti, motivi di ordine

pubblico a condizionare, almeno nelle intenzioni del legislatore del

1929, la predetta autorizzazione bensì ragioni attinenti alla

valutazione politica del fatto. Soltanto quando l'esposizione di

bandiere estere, in concreto, non sia indirizzata a proporre

confronti dialettici con valori "non validi", rispetto a quelli

nazionali, e soprattutto non manifesti l'adesione di cittadini alle

ideologie "non valide", l'autorizzazione può essere concessa;

l'esposizione di bandiere estere, in tal caso, "non offende"

l'esclusività e totalitarietà dell'ideologia espressa dalla

bandiera dello Stato insistente sul territorio nel quale la bandiera

estera è esposta.

Senonché, mutato il clima politico, emanata la Costituzione, sia

la bandiera nazionale sia le bandiere estere non costituiscono più

l'emblema, il simbolo della sovranità territoriale, concepita nel

senso sopra indicato, ma designano simbolicamente un certo Paese,

l'identità d'un determinato Stato e, se mai, anche l'ideologia che

la maggioranza del popolo di quest'ultimo accetta e propone al

confronto internazionale. Non avendo lo Stato da imporre valori

propri, contenuti ideologici che investano tutti i cittadini, e

"totalmente" ogni singolo cittadino, le bandiere valgono soltanto

quale simbolo identificatore d'un determinato Stato e, se mai, di

precisi, inconfondibili ideali dai quali muove il popolo e,

conseguentemente, la sua sovranità.

Dalle precedenti osservazioni discende che, se mai, il divieto

d'esposizione di bandiere estere poteva avere, nel 1929, una

motivazione: ma, con la Costituzione, con l'avvento della democrazia,

mutato il significato delle bandiere, anche quella motivazione è

venuta meno. Di tal che è, oggi, manifestamente irrazionale

discriminare fra coloro che intendano esprimere la propria identità

attraverso segni e bandiere corrispondenti a quelle di Stati esteri e

coloro che caratterizzino la propria identità diversamente.

Lo Stato democratico non può temere il confronto con le idealità

perseguite da popoli di altri Stati e da Nazioni diverse da quella

espressa dalla maggioranza dei propri cittadini: anzi, lo Stato

democratico s'instaura e vive nel predetto confronto e, pertanto, non

può che avere interesse al medesimo. Tanto più che, come ritiene il

giudice a quo, affermata la generale liceità dell'esposizione in

pubblico di bandiere estere, rimarrebbe sempre possibile un eventuale

divieto che, di volta in volta, come in ogni altra situazione,

l'autorità istituzionale competente (e non l'autorità politica)

ponesse, a causa di davvero eccezionali ragioni di ordine pubblico o

di carattere internazionale.

4. - Finora si è fatto riferimento esclusivamente al divieto

previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 1 della legge 24

giugno 1929 n. 1085.

L'ordinanza di rimessione impugna anche l'art. 3 della predetta

legge. A parte la rimozione delle bandiere, prevista in quest'ultimo

articolo, vale considerare il collegamento tra il precitato divieto e

la sanzione penale di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Infatti, dalla sintesi tra il divieto previsto nel primo comma e la

sanzione di cui al terzo comma dell'articolo in esame risulta

completa la norma penale, sulla quale va rivolta ora particolare

attenzione.

Il diritto penale costituisce, rispetto agli altri rami

dell'ordinamento giuridico dello Stato, l'extrema ratio, il momento

nel quale soltanto nell'impossibilità o nell'insufficienza dei

rimedi previsti dagli altri rami è concesso al legislatore ordinario

di negativamente incidere, a fini sanzionatori, sui più importanti

beni del privato. Anche tenendo presente la motivazione dalla quale,

come si è innanzi notato, è presumibilmente partito il legislatore

nell'emanare il divieto previsto dal primo comma dell'art. 1 della

legge n. 1085 del 1929, il ricorso alla sanzione penale appare

sproporzionato: se si tien conto che, con la Costituzione, è caduta

anche quella motivazione, tal ricorso si palesa oggi manifestamente

irrazionale.

Non si può, certo, fondatamente sostenere che si tuteli,

attraverso l'incriminazione del fatto in discussione, lo Stato

rappresentato dalla bandiera esposta; lo Stato estero trova già

sufficiente tutela nell'art. 299 del codice penale che, appunto,

incrimina, sia pure a condizione di reciprocità (v. art. 300 c.p.)

il vilipendio alla bandiera ufficiale o ad altro emblema di Stato

estero. Né è sostenibile che si tuteli, attraverso la semplice

esposizione in pubblico di bandiere estere, lo Stato italiano nei

suoi rapporti con gli Stati esteri, giacché un turbamento di tali

rapporti può aversi soltanto nell'ipotesi d'offesa o vilipendio

della bandiera dello Stato estero; tanto più che, come già s'è

rilevato e come sostiene il giudice a quo, nell'ipotesi d'eventuale,

eccezionale pericolo di turbamento dei predetti rapporti

internazionali o per motivi d'ordine pubblico, permangono inalterate

le facoltà ed i poteri che le norme dei rami dell'ordinamento

diversi dal penale attribuiscono alle autorità istituzionali dello

Stato.

Né si può, infine, obiettare che è comune alle incriminazioni

di fatti contravvenzionali la mancanza di ben individuati oggetti di

tutela, prevenendo le stesse incriminazioni pericoli di lesione di

ulteriori beni: sono, infatti, "inafferrabili" appunto questi

"ulteriori" beni che sarebbero garantiti attraverso l'incriminazione

del fatto contravvenzionale in discussione.

Vero è che, attraverso la penalizzazione del fatto in esame, non

è tutelato alcun bene giuridico: il fatto stesso manca di qualsiasi

oggetto giuridico specifico e della benché minima ratio

incriminandi.

5. - La struttura della norma penale risultante dal combinato

disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 1085 del 1929 conferma

quanto ora osservato e svela anche altra, gravissima discriminazione,

manifestamente irrazionale.

L'autorizzazione di cui alla lettera c) del più volte citato art.

1 della legge n. 1085 del 1929 non rientra nella fattispecie tipica

del reato in esame: la predetta autorizzazione costituisce

"condizione di liceità" della stessa fattispecie ma non incide né

sulla struttura né sulla qualificazione della medesima. Il fatto

tipico, legislativamente definito, consiste nell'"esposizione in

pubblico di bandiere estere". Anche ad aggiungere, alla descrizione

tipica, l'espressione "senza autorizzazione", e cioè anche ad

assumere la mancanza di quest'ultima quale elemento negativo del

fatto, le cose non cambiano: l'autorizzazione, in ogni caso, fa

mutare la qualificazione "negativa", già impressa dal legislatore al

"tipo" (esposizione, in pubblico, di bandiere estere) e, escludendo

il rilievo penale del comportamento conforme al "tipo", impedisce, in

concreto, il sorgere della punibilità.

La struttura della norma in discussione è "simile" a quella delle

norme parzialmente in bianco e cioè a quella delle norme che, pur

descrivendo tutto il comportamento (ed anche, eventualmente, l'evento

naturalistico) condizionano l'esclusione dell'antigiuridicità ad

altra norma o ad altro fatto: tuttavia, mentre in queste ultime,

almeno di regola, il fatto (ad esempio l'abilitazione di cui all'art.

662 c.p. o la licenza di cui all'art. 348 c.p. ecc.) che condiziona

in concreto l'esclusione dell'antigiuridicità del comportamento

conforme al tipo legislativamente definito, oltre ad essere concesso

dalle autorità istituzionali, è soggetto a ben precise regole,

l'autorizzazione prevista dalla norma penale in esame è

assolutamente discrezionale. Nella specie manca, cioè, la benché

minima indicazione dei "criteri" in base ai quali l'autorizzazione

può esser concessa. Da ciò discende che, a parte ogni altra

questione di costituzionalità, la concreta punibilità del fatto è

rimessa all'"arbitrio" dell'autorità: sicché i soggetti che non

ottengono la predetta autorizzazione vengono sanzionati penalmente e

sono, pertanto, trattati in maniera diversa, opposta e deteriore,

rispetto a quella in cui sono trattati coloro i quali, in virtù

della incontrollabile ed assolutamente discrezionale autorizzazione,

vanno del tutto esenti da pena.

E la discriminazione (dovrebbe ormai esser evidente) è

manifestamente irrazionale, anche in base a quanto sopra osservato in

relazione all'assunta, ex adverso, tutela del pericolo di turbamento

delle relazioni internazionali ed agli assunti motivi d'ordine

pubblico.

Razionale è stabilire la normale liceità dell'esposizione in

pubblico delle bandiere estere, in base all'evoluzione del

significato che le bandiere di tutti gli Stati oggi esprimono, salvo

i divieti, specifici ed eccezionali, che, a parere del giudice a quo,

possono sempre esser determinati dalle autorità istituzionali (e non

politiche) ai sensi ed in virtù delle norme di rami dell'ordinamento

diversi dal penale.

6. - Né è il caso d'insistere sulle gravi anomalie che la norma

penale in discussione genera. Mancando il fatto tipico (l'esposizione

in pubblico di bandiere estere) d'ogni significatività ed

offensività, prescindendo esso anche da ogni valutazione relativa

alle finalità oggettive del comportamento tipico, non solo possono

profilarsi situazioni paradossali, come quella relativa al caso di

specie (l'adesione alla Resistenza, al ricordo di coloro che diedero

la vita per la realizzazione dell'unità morale e politica

dell'Italia, da parte di minoranze etniche, configurata come illecito

penalmente sanzionato) ma vengono, in ogni caso, anche

irrazionalmente stravolti i principii che, ad esempio in tema di

elemento soggettivo del reato, costituiscono acquisizioni

costituzionalmente sancite e certamente irreversibili.Allorché il

fatto tipico è costruito esclusivamente da elementi naturalistici,

la volontà del medesimo viene a confondersi con il dolo che, in ogni

ipotesi di illecito penale, è, invece, volontà del significato del

fatto tipico, significato per il quale il fatto stesso è

incriminato. È ben vero che l'ipotesi in esame è contravvenzionale

e che, pertanto, si risponde anche per sola colpa: ma è quanto meno

discutibile una "colpa" che, prescindendo del tutto

dall'autorizzazione (che, si è già notato, non attiene al fatto

tipico) si risolve nella mera volontà dell'esposizione in pubblico

di bandiere estere. A quali regole od a quali norme può farsi

riferimento per determinare la "negligenza", "imprudenza" ecc.? Né

va dimenticato che, l'autorizzazione all'esposizione delle bandiere

estere, escludendo l'antigiuridicità del fatto attiene, come s'è

già sottolineato, alla qualificazione e non al fatto tipico:

l'ignoranza e l'errore su tale autorizzazione rimarrebbero, fra

l'altro, almeno a parere d'autorevole dottrina, fuori dell'ambito

d'operatività dell'art. 47, ultimo comma, c.p., e, in virtù

dell'art. 5 c.p., del tutto privi di rilevanza penale.

Non v'è chi non veda, in conseguenza, che non soltanto v'è

discriminazione irrazionale tra soggetti che "fortunatamente"

riescono ad ottenere l'autorizzazione all'esposizione di bandiere

estere e soggetti che, magari per ignoranza od errore

sull'autorizzazione stessa, sono penalmente sanzionati per aver

commesso lo stesso fatto tipico realizzato dai primi, ma che, mentre

per ogni illecito penale, in tema di elemento subiettivo del reato,

si risponde in virtù di ben precise norme e principii, anche

costituzionalmente garantiti, per il reato in esame si dovrebbe

rispondere in base a principii disattesi dalla dottrina e sconosciuti

alla vigente legislazione penale.

7. - L'art. 1 della legge n. 1085 del 1929 va dichiarato

incostituzionale nella sola parte in cui subordina alla

autorizzazione delle autorità politiche locali l'esposizione di

bandiere di Stati esteri, giacché, ovviamente, rimangono inalterate

tutte le norme e consuetudini internazionali vigenti in materia, come

tutte le norme interne relative all'uso di bandiere di Stati esteri

all'esterno degli edifici che godono dell'immunità riconosciuta dal

diritto internazionale od in occasione di visite di sovrani esteri o

di loro delegati. Conseguentemente l'art. 3 della predetta legge va

dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede la sanzione

penale per la trasgressione al divieto d'esposizione in pubblico di

bandiere estere senza preventiva autorizzazione delle autorità

politiche locali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara costituzionalmente illegittimi:

a) l'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in

cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere,

consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata

preventivamente autorizzata dalle autorità politiche locali;

b) l'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in

cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto

d'esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorità

politiche locali, di bandiere estere.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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