Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1998, N. 22

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 febbraio 1998, n. 22

2

- La L. 5 febbraio 1998, n. 22 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati [...] la legge 24 giugno 1929, n. 1085". - Il regolamento di cui all'art. 4, comma 1 della L. 5 febbraio 1998, n. 22 e' stato emanato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, pubblicato in G.U. 16/05/2000, n. 112.

Testo vigente dal 31 maggio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 267/1976

    Altra decisione
    29 dicembre 1976

    A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha depenalizzato le violazioni punite soltanto con l'ammenda, vanno restituiti al giudice a quo, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 21 Cost., degli artt. 1, lett. c, e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, sulla disciplina della esposizione delle bandiere estere.

    Art. 1 Disciplina della esposizione delle bandiere estere · Art. 3 Disciplina della esposizione delle bandiere estere · Art. 21 cost. · Art. 10 Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1998 al 31 maggio 2000. 99 parole tolte in 6 capoversi.

tolto: In caso di trasgressione alle disposizionni della presente legge l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' alla immediata rimozione delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000, ed in caso di recidiva con l'arresto da tre a nove mesi oltre l'ammenda.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: MUSSOLINI - ROCCO.

tolto: Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1085~art3 · fonte del testo

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