Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1998, N. 22

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 febbraio 1998, n. 22

2

- La L. 5 febbraio 1998, n. 22 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati [...] la legge 24 giugno 1929, n. 1085". - Il regolamento di cui all'art. 4, comma 1 della L. 5 febbraio 1998, n. 22 e' stato emanato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, pubblicato in G.U. 16/05/2000, n. 112.

Testo vigente dal 31 maggio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 267/1976

    Altra decisione
    29 dicembre 1976

    Ordina la restituzione degli atti ai pretore di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO…

    Art. 21 cost. · Art. 1 Disciplina della esposizione delle bandiere estere

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1998 al 31 maggio 2000. 82 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel Regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati e' ammessa soltanto:

tolto: a) sugli edifici che godono della immunita' riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;

tolto: b) in occasione di visite di Sovrani esteri o di loro delegati;

tolto: c) in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita' politiche locali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1085~art1 · fonte del testo

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