Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1998, N. 22
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Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel Regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati e' ammessa soltanto:
- a)sugli edifici che godono della immunita' riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;
- b)in occasione di visite di Sovrani esteri o di loro delegati;
- c)in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita' politiche locali.
Testo in vigore dal 8 luglio 1929 al 4 giugno 1987
