Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1976

Altra decisione · depositata il 29/12/1976 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. c,

e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina della esposizione

delle bandiere estere), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1973

dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Fabrizio

Pasquetto, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il vice Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il pretore di

Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, lettera c, e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina

della esposizione delle bandiere estere), in riferimento all'art. 21

della Costituzione;

che per il reato (contravvenzionale) la legge suddetta prevede la

pena dell'ammenda (e, in caso di recidiva, anche dell'arresto);

che la legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle

norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ha

depenalizzato le violazioni punite soltanto con la pena dell'ammenda,

sostituendola con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

in denaro;

che la fattispecie non rientra tra le eccezioni di cui agli artt.

10 e 14 di essa legge n. 706 del 1975.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli

atti vanno restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della

rilevanza, alla stregua dello Jus superveniens, impregiudicato restando

il dubbio se contrasti con l'art. 21 della Costituzione la normativa

che, pur con sanzione extra-penale, mantiene la limitazione alla

esposizione di bandiere di Stati stranieri,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti ai pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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