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L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione ad uno dei centri di cui all'articolo 90. L'esercente la professione medica, prima di procedere alla segnalazione, deve interpellare l'interessato se intende sottoporsi a cura conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Ove la persona non si sottoponga a cura volontaria o la interrompa, l'esercente la professione medica ha lo obbligo di farne immediata segnalazione al piu' vicino dei centri previsti dall'articolo 90 allegando la scheda sanitaria di cui al precedente articolo. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope devono farne segnalazione al piu' vicino dei centri di cui all'articolo 90 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario piu' vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non doversi procedere nei casi indicati dallo articolo 80, trasmette copia del provvedimento al centro previsto dall'articolo 90 del luogo di residenza dell'imputato prosciolto, per gli adempimenti di competenza. Il giudice che pronuncia sentenza di condanna per un reato commesso da persona dedita all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ordini la sospensione condizionale della pena inflitta, dispone la trasmissione della sentenza al centro di cui all'articolo 90 per gli adempimenti di competenza.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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