(( Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 91 e avvalenendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui all'articolo 92, inziaitive volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di solidarieta' sociale. Nell'ambito del programma, in casi di ricnosciute necessita' ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze puo' disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignita' della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 93, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo. 5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 234/1987

    Questione inammissibile
    17 giugno 1987

    Va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 97, 99, 100, 101 e 102 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, censurati - in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e 102 Cost. - per l'attribuzione all'autorita` giudiziaria, e non all'autorita` sanitaria-amministrativa (sindaco), dei poteri di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio, nei confronti del tossicodipendente. Inoltre, l'ordinanza di rimessione e` stata emessa quando il pretore era ormai privo dei poteri decisori i quali, nella specie, erano limitati a quelli di cui all'art. 99 della L. n. 685 del 1975.

    Art. 97 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 99 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 100 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 101 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 130 parole tolte, 285 parole aggiunte.

Il tolto: centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 96 qualora accerti che la persona segnalata non si e' sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalita' piu' opportune. In caso di rifiuto il centro deve segnalare il fatto al pretore ai soli fini degli articoli 99 e 100. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno qualora l'interruzione pregiudichi le cure in corso. L'interessato ha facolta' di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di far presenziare lo stesso agli accertamenti necessari. Per ogni soggetto esaminato il centro deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico aggiunto: servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 91 e avvalenendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui all'articolo 92, inziaitive volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di solidarieta' sociale. Nell'ambito del programma, in casi di ricnosciute necessita' ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze puo' disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignita' della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 93, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo. 5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art97 · fonte del testo

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