(( Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita' di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali sanitari. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. 4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla meta'))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 108 parole tolte, 100 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque tolto: induce una persona aggiunto: pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tolto: classificate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12, o svolge attivita' di proselitismo, sia pubblicamente che aggiunto: ovvero svolge, anche in privato, tolto: per l'uso illecito di dette sostanze, aggiunto: attivita' di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a tolto: cinque aggiunto: sei anni e con la multa da lire tolto: un milione a lire cinque aggiunto: due milioni a lire dieci milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso tolto: in danno di persona aggiunto: nei confronti di persone di eta' minore aggiunto: ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena e' tolto: raddoppiata:

tolto: 1) aggiunto: altresi' aumentata se il fatto e' commesso tolto: in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

tolto: 2) se al colpevole la persona e' stata affidata aggiunto: all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali sanitari. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. tolto: Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella prima parte del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto aggiunto: 4. Se il fatto riguarda le sostanze tolto: stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV tolto: dell'articolo 12, si applicano le pene previste dai precedenti commi, aggiunto: previste dall'articolo 12 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla meta'tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art76 · fonte del testo

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