Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 356 parole tolte, 9 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Presso il Ministero della sanita' e' istituito un comitato tecnico interministeriale per assicurare attraverso pareri periodici il costante aggiornamento e perfezionamento nelle materie previste dalla presente legge. In particolare il comitato deve:
tolto: 1) esaminare le statistiche provinciali e regionali, con facolta' di richiedere supplementi di informazioni, allo scopo di redigere le statistiche nazionali;
tolto: 2) esprimere il parere motivato in ordine alle autorizzazioni previste dalla presente legge per la produzione, l'impiego e il commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
tolto: 3) esprimere ogni anno il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione e di esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;
tolto: 4) esaminare le statistiche annuali sia nazionali che regionali e, previo accertamento del grado di diffusione della tossicodipendenza e di ogni altro aspetto del fenomeno, comunicare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, al Ministro per la sanita', un rapporto sull'andamento del fenomeno stesso, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto nelle regioni, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;
tolto: 5) proporre l'adozione di ogni opportuna misura di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone il carattere di eventuale urgenza;
tolto: 6) proporre programmi e mezzi per gli studi e le ricerche, previsti dal n. 6) del quarto comma dell'articolo 1;
tolto: 7) esprimere il parere motivato sulle materie previste dai numeri 2) e 3) del quarto comma dell'articolo 1, sentito l'Istituto superiore di sanita';
Mostra gli altri 3 capoversi cambiati
tolto: 8) proporre, sentito l'Istituto superiore di sanita', l'adozione di ogni modifica e aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti al controllo;
tolto: 9) proporre con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanita' e delle altre amministrazioni interessate l'organizzazione di corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attivita' di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e per le indagini e la repressione dei fatti illeciti previsti dalla presente legge;
tolto: 10) proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge anche ai fini della vigilanza di cui all'articolo 4 e dare il parere motivato su tutte le questioni che siano sottoposte al suo esame.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 GIUGNO 1990 N. 162