Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. Leggi il testo vigente →

Presso il Ministero della sanita' e' istituito un comitato tecnico interministeriale per assicurare attraverso pareri periodici il costante aggiornamento e perfezionamento nelle materie previste dalla presente legge. In particolare il comitato deve:

  • 1)esaminare le statistiche provinciali e regionali, con facolta' di richiedere supplementi di informazioni, allo scopo di redigere le statistiche nazionali;
  • 2)esprimere il parere motivato in ordine alle autorizzazioni previste dalla presente legge per la produzione, l'impiego e il commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • 3)esprimere ogni anno il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione e di esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;
  • 4)esaminare le statistiche annuali sia nazionali che regionali e, previo accertamento del grado di diffusione della tossicodipendenza e di ogni altro aspetto del fenomeno, comunicare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, al Ministro per la sanita', un rapporto sull'andamento del fenomeno stesso, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto nelle regioni, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;
  • 5)proporre l'adozione di ogni opportuna misura di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone il carattere di eventuale urgenza;
  • 6)proporre programmi e mezzi per gli studi e le ricerche, previsti dal n. 6) del quarto comma dell'articolo 1;
  • 7)esprimere il parere motivato sulle materie previste dai numeri 2) e 3) del quarto comma dell'articolo 1, sentito l'Istituto superiore di sanita';
  • 8)proporre, sentito l'Istituto superiore di sanita', l'adozione di ogni modifica e aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti al controllo;
  • 9)proporre con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanita' e delle altre amministrazioni interessate l'organizzazione di corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attivita' di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e per le indagini e la repressione dei fatti illeciti previsti dalla presente legge;
  • 10)proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge anche ai fini della vigilanza di cui all'articolo 4 e dare il parere motivato su tutte le questioni che siano sottoposte al suo esame. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1983

    Illegittimità dichiarata
    22 febbraio 1983

    L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanità).

    Art. 1 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 2 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 4 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari