(( E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Il comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostenze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative e di competenza delle Regioni nel settore. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

  • a)sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;
  • b)sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli Istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche e private;
  • c)sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • d)sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
  • e)sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • f)sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • g)sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge;
  • h)sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possono violare il diritto all'anonimato. Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere informazioni dell'Osservatorio. Il Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampliezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tale sostanze. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge. 14. Il Presidente del consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonche' sugli indirizzi che saranno eseguiti.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1983

    Illegittimità dichiarata
    22 febbraio 1983

    L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanità).

    Art. 1 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 2 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 4 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 433 parole tolte, 664 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: La coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono sottoposti al controllo e alla vigilanza del Ministero della sanita' che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e periferici e secondo le modalita' indicate dalla presente legge. La prevenzione, la cura e la riabilitazione dagli stati di tossicodipendenza da sostanzeaggiunto: E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Il comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostenze stupefacenti o psicotrope tolto: sono sottoposte alle direttive, all'indirizzo e al coordinamento del Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' ha inoltre il compito di curare i rapporti, sul piano internazionale, con la commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della Organizzazione delle Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di eseguire tempestivamente tutti gli adempimenti previsti dalle convenzioni ratificate dall'Italia nella stessa materia. Il Ministero della sanita' provvede in particolare:

tolto: 1) ad emanare gli atti di autorizzazione, nonche' quelli per la sospensione, la modificazione, l'annullamento e la revoca degli stessi nei casi previsti dalla presente leggeaggiunto: , a livello interno ed internazionale. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative e di competenza delle Regioni nel settore. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

aggiunto: a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

aggiunto: b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli Istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche e private;

tolto: 2) a predisporre la compilazione delle tabelle di cui all'articolo 11, a curarne il tempestivo aggiornamento e a predisporre annualmente l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso diaggiunto: c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

tolto: 3) a determinare le indicazioni specifiche che debbono essere stampate o impresse sulle confezioni dei farmaci contenentiaggiunto: d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

aggiunto: e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope tolto: o dal cui uso possa derivare tossicodipendenza o assuefazione;

tolto: 4) a curare l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' diaggiunto: f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope tolto: effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati, ai fini della compilazione del rapporto annuale;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: 5) a stabilire i contenuti dei formulari che devono essere compilati dagli enti o dalle imprese autorizzati nonche' delle dichiarazioni e dei formulari che debbono essere compilati a fini statistici;

tolto: 6) a promuovere, anche in collaborazione con altri organi della pubblica amministrazione o con enti specificamente competenti, studi e ricerche relativi alla prevenzione dell'uso non terapeuticoaggiunto: ;

aggiunto: g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge;

aggiunto: h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possono violare il diritto all'anonimato. Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere informazioni dell'Osservatorio. Il Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti tolto: o psicotrope, alla riabilitazione ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

tolto: 7) a determinare i criteri e a predisporre gli strumenti per le attivita' di propaganda rivolte alla prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti dediti all'uso predetto. Le materie previste dai numeri 1), 2), 3) e 5) sono regolate con decreto del Ministro per la sanita', salvo quanto stabilito dal successivo articolo 11. Il Ministro per la sanita' riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze e sull'efficacia delle misure adottate, fornendo nel contempo i dati relativi aggiunto: e psicotrope, nonche' sull'ampliezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tale sostanze. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge. 14. Il Presidente del consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonche' sugli indirizzi che saranno eseguiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art1 · fonte del testo

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