Art. 11 — Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazioni e commercializzazione, dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici

Le disposizioni previste dal primi cinque comuni dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alla iniziative per la costruzione di impianti e attrezzatura per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e societa' finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della societa' finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge. Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purche' gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali. In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa e' autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attivita' nei territori meridionali. Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facolta' di acquisire la proprieta' dell'impianto versando alla Cassa il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo. Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente - mediante anticipazioni di capitali agli enti cooperativistici e societa' previsti dal primo comma e alle imprese industriali - alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.

Testo vigente dal 30 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art11 · fonte del testo

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