Art. 1 — Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti n promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attivita' produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale e' predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri per il bilancio e per il tesoro. I piani pluriennali di coordinamento sano sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale. I pianti, predisposti di intera con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di Ministri costituito in seno ai Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il Comitato e' presieduto da un Ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed e' composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanita', per il turismo e spettacolo. Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i Comitati interministeriali di cui al primo e terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali. Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di qui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza. Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori. Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni. I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione. Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 616, e' soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

Testo vigente dal 30 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art1 · fonte del testo

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