Art. 20 — Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione

Per la concessione di sussidi ai termini dell'articolo 8 e dell'articolo 13 della presente legge, a favore di cooperative, di enti di colonizzazione quando i produttori agricoli delle rispettive circoscrizioni non siano costituiti in cooperative, di consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario quando i produttori agricoli delle rispettive zone non siano costituiti in cooperative, per l'acquisto, l'ampliamento, lo ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti compresi i macelli, nonche' i magazzini e gli impianti per l'approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, anticrittogamici e di altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole, e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65. Per gli impianti di cui al precedente comma puo' essere altresi' concesso il concorso dello Stato sui mutui contratti con gli istituti di credito agrario, ovvero possono essere concessi mutui a tasso agevolato con fondi di anticipazione dello Stato, a termini della presente legge e delle altre disposizioni vigenti. I mutui predetti potranno commisurarsi sino alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile ed il sussidio in conto capitale e, qualora siano assistiti dal concorso dello Stato, il concorso stesso cessa a far tempo dalla data dell'eventuale estinzione anticipata dell'operazione. Nella concessione dei benefici di cui ai precedenti commi saranno preferite, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, le cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a svolgere e favorire attivita' intese a promuovere ed a sviluppare la cooperazione agricola di produzione, di servizio e di trasformazione, soprattutto mediante la formazione professionale di dirigenti tecnici ed amministrativi, l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento pratico per giovani che intendono dedicarsi all'attivita', cooperativa, l'assistenza tecnico-finanziaria volta a realizzare od a consolidare iniziative associative, specie in zone dove prevale la piccola impresa. Per l'attuazione di tali compiti e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65. Gli impianti e le attrezzature realizzati da organismi non cooperativi usufruendo dei benefici e delle agevolazioni previste nel presente articolo possono essere trasferiti in proprieta' o in gestione alle cooperative di produttori agricoli della zona che vengano a costituirsi successivamente alla creazione degli impianti e delle attrezzature medesime, che siano dal Ministero della agricoltura e delle foreste riconosciute idonee alla gestione degli impianti stessi. Nella determinazione del corrispettivo dei trasferimento in proprieta' o in gestione si terra', conto dei benefici concessi a norma del presente articolo. Gli atti di trasferimento sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art20 · fonte del testo

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