[1]Contributi per la pesca

[2]Art. 34, legge numero 588/1962. E' autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per piu' razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per lo allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire lo ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori. Possono essere altresi' concessi congiuntamente ai contributi di cui ai commi precedenti, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non piu' del 3 per cento annuo. Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresi' concesse anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi. La garanzia di cui al quinto comma dell'art. 283 e' estesa anche agli operatori della piccola pesca e loro cooperative.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art287 · fonte del testo

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