Art. 9 — Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

((Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima dei 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza)). Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attivita' svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessita', soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure concedersi a societa' promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di imprenditori agricoli, purche' l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari. I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprieta' di enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi - con particolare riguardo alle cantine sociali - di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario. Ferme restando le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento. Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati ne', comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio.

Testo vigente dal 1 settembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1966 al 1 settembre 1971. 4 parole tolte, 38 parole aggiunte.

Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima tolto: del aggiunto: dei 50 per cento della spesa ammessa per tolto: la realizzazione aggiunto: l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, aggiunto: di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti … caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa tolto: dalla aggiunto: alla data di estinzione dell'operazioneaggiunto: . Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza. Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari