[1]Agevolazioni per la costituzione di cooperative agricole

[2]Art. 24, legge numero 588/1962. Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli e' autorizzata:

  • a)la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonche' per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
  • b)la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art277 · fonte del testo

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