Art. 80
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Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:
- a)autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- b)autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- c)autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo ((ivi compresa quella via satellite)), delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis ((se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento));
- d)autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
- e)autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.
Testo in vigore dal 19 novembre 1996 al 14 giugno 1997
