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[1]Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su disco fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

[2]Uguale diritto loro compete nei confronti di chiunque con gli stessi mezzi diffonda o riproduca successivamente l'opera gia' diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del comma che precede.

[3]Tale diritto non compete se la recitazione, rappresentazione od esecuzione, sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l'incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.

[4]Egualmente nessun compenso e' dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art80 · fonte del testo

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