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[1]Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

  • a)autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
  • b)autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
  • c)autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonche' la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'ari. 73-bis;
  • d)autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
  • e)autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. II diritto non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
  • f)autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

[2]3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

Testo in vigore dal 29 aprile 2003 al 12 dicembre 2021

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1997 al 29 aprile 2003. 39 parole tolte, 138 parole aggiunte in 7 capoversi.

… modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Gli artisti interpreti e aggiunto: gli artisti esecutori hanno, indipendentemente tolto: dalla eventuale aggiunto: dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il tolto: potere aggiunto: diritto esclusivo di:

b) autorizzare la riproduzione diretta o indirettaaggiunto: , temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la tolto: radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo tolto: ivi compresa quella via satellite, delle loroaggiunto: , ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonche' la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro tolto: diffusione radiotelevisiva aggiunto: radiodiffusione o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un tolto: disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora aggiunto: supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto tolto: agli aggiunto: a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui tolto: all'art aggiunto: all'ari. 73-bistolto: ...;

d) autorizzare la aggiunto: messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

aggiunto: e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistichetolto: : ilaggiunto: . II diritto non si esaurisce nel territorio tolto: dell'Unione aggiunto: della Comunita' europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

tolto: eaggiunto: f) autorizzare il noleggio tolto: od aggiunto: o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista … del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o tolto: audovisive o aggiunto: audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per … con terzi. Ogni patto contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi tra tolto: l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori aggiunto: l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440aggiunto: .

aggiunto: 3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art80 · fonte del testo

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