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Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

  • a)autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
  • b)autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
  • c)autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
  • d)autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
  • e)autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1994 al 19 novembre 1996

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994. 163 parole tolte, 288 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate siano in dominio pubblico, compete,aggiunto: Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per tolto: la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su disco fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

tolto: Uguale diritto loro compete nei confronti di chiunque con gli stessi mezzi diffonda o riproduca successivamente l'opera gia' diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del comma che precede. aggiunto: le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

aggiunto: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

aggiunto: b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

aggiunto: c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;

tolto: Tale diritto non compete se la recitazione, rappresentazione od esecuzione, sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l'incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.

tolto: Egualmente nessun compenso e' dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59aggiunto: d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

aggiunto: e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art80 · fonte del testo

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