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[1]E' punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

  • a)riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
  • b)rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
  • c)compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
  • d)riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
  • e)riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia;
  • f)in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[2]La pena e' della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicita', ovvero con usurpazione della paternita' dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 27 giugno 1976

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 198/1988

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1988

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 180 e 171, l. 22 aprile 1941, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 Cost. Non ricorre affatto tra la fattispecie di reato di cui all'art. 171 - in quanto diretta a sanzionare il mancato consenso dell'autore alla diffusione dell'opera - e l'art. 180 - che, pur riservando in via esclusiva alla S.I.A.E. l'attivita` di intermediario, non esclude tuttavia la possibilita` di un diretto rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore - la relazione individuata dal giudice a quo, risultando ininfluente la prospettata illegittimita` della seconda norma rispetto alla prima. - cfr. S. n. 65/1972.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 65/1972

    Questione infondata
    23 aprile 1972

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 171 lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Co…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art171 · fonte del testo

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