Art. 26 — Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((all'articolo 61, dopo il numero 11-decies) e' aggiunto il seguente: "11-undecies))): l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalita' di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato»;
  • b)all'articolo 294 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena e' della reclusione da due a sei anni se l'inganno e' posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale»;
  • c)dopo l'articolo 612-ter e' inserito il seguente: «Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale). - Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinita', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', o di una pubblica autorita' a causa delle funzioni esercitate». All'articolo 2637 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da due a sette anni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale». All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: «a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale». All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

Testo vigente dal 17 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 2025 al 17 ottobre 2025. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

a) all'articolo 61, dopo il numero 11-tolto: noviesaggiunto: decies) e' aggiunto il seguente: tolto: «11-decies) aggiunto: "11-undecies): l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art26 · fonte del testo

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