Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1972 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 171,

lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n.

633, recante "protezione del diritto di autore ed altri diritti

connessi al suo esercizio", promosso con ordinanza emessa il 2 aprile

1970 dal pretore di Chioggia nel procedimento penale a carico di

Boscolo Giuseppe e Luigi, iscritta al n. 184 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del

17 giugno 1970.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

e di costituzione di Boscolo Luigi;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Roberto Cianolio, per il Boscolo, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Luigi Boscolo, imputato del

reato di cui all'art. 171, lett. b, della legge 22 aprile 1941, n. 633,

per avere ripetutamente fatto eseguire in due sale da ballo da lui

gestite in Chioggia musica leggera di autori rappresentati dalla SIAE

rifiutandosi di pagare i relativi diritti e per avere organizzato

manifestazioni danzanti senza il permesso della stessa SIAE, il pretore

di Chioggia, accogliendo analoga richiesta della difesa dell'imputato,

con ordinanza 2 aprile 1970, dichiarava rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15,

171, lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge 22 aprile 1941,

n. 633, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione,

disponendo, in conseguenza, la sospensione del giudizio e la

trasmissione degli atti a questa Corte.

Dopo una premessa tendente ad affermare che la SIAE ha il carattere

di Ente pubblico economico, al quale sono state affidate in via

esclusiva e, quindi, in regime di monopolio, le funzioni di natura

privatistica di assistere autori ed editori nella percezione di

proventi derivanti dalla utilizzazione delle opere protette, con la

potestà, almeno nel campo della musica leggera, di imporre il

pagamento di diritti di utilizzazione fissati di suo arbitrio e senza

alcun controllo pubblico, con l'aggravante che, in forza dell'art. 72

della legge di p.s., il rilascio della licenza di esecuzione nei

pubblici esercizi è subordinato al nulla-osta della SIAE, la non

manifesta infondatezza della sollevata questione nell'ordinanza di

rinvio, viene così motivata:

1) L'esclusiva di intermediazione conferita alla SIAE dall'art. 180

della legge n. 633 del 1941, l'incontrollata ed incontrollabile

potestà ad essa spettante nella determinazione delle tariffe,

rafforzata dal divieto di rilascio della licenza di esercizio senza suo

nulla-osta, la sanzione penale in caso di utilizzazione abusiva,

pongono alla libertà dell'iniziativa privata di chi intende dedicarsi

professionalmente alla esecuzione delle opere protette, limiti non

giustificati da ragioni di utilità sociale di tale intensità da

essere manifestamente in contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

2) Dalla esposta disciplina risulta violato il principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sotto i seguenti

profili:

a) in quanto attribuisce al diritto di autore, considerato come

base suscettibile di valutazione economica una protezione più intensa

rispetto agli altri diritti patrimoniali che non trova razionale

giustificazione, tanto più che è rafforzata da tutela penale

l'imposizione di un prezzo discrezionalmente ed unilateralmente

stabilito dal creditore;

b) mentre l'interesse patrimoniale degli autori di musica leggera

ad essere compensati per il loro lavoro è analogo e non più

meritevole di protezione di quello di un qualsiasi esercente di

commercio o industria, con le norme impugnate si attribuisce all'autore

di musica leggera la facoltà di determinare ed imporre le condizioni

del contratto e di denunziare penalmente l'altro contraente se questi,

anche per giustificato motivo, non accetta le condizioni impostegli;

c) anche fra autori (ed utilizzatori) di musica leggera e gli

autori (ed utilizzatori) di altre opere dell'ingegno, per effetto delle

norme denunziate, vi è disparità di trattamento, in quanto, soltanto

ai primi è accordato il potere di determinare discrezionalmente ed

unilateralmente il corrispettivo per l'utilizzazione dell'opera.

3) Per effetto delle norme denunziate, chi intende utilizzare opere

di musica leggera è costretto, se non vuole rinunziare ad aprire il

proprio locale e nello stesso tempo intenda tutelarsi in via

giurisdizionale contro l'atto impostogli dalla SIAE, a pagare

incondizionatamente, giacché egli è costretto a sottoscrivere il

permesso se non vuole incorrere nel reato di cui all'art. 171, lett. b,

ossia, in concreto, è posto in essere un vero e proprio "solve et

repete", con evidente violazione degli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione.

È intervenuto nel giudizio, così promosso, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che, con l'atto d'intervento, deduce, in sostanza, quanto

segue:

1) Dopo una premessa tendente a chiarire quale sia la natura

giuridica della SIAE nonché quella delle funzioni ad essa attribuite

dalla legge, si giunge alla conclusione che, anche ammesso che nella

determinazione della misura dei diritti dovuti agli autori dagli utenti

di musica leggera alla SIAE sia attribuita una certa discrezionalità,

non si esce dal campo di quella discrezionalità che ogni produttore di

beni di qualsiasi natura ha nello stabilire il prezzo dei beni stessi,

liberi, beninteso, gli utenti, nel noto gioco della domanda e della

offerta, di accettarli o no.

Di qui le seguenti conseguenze:

a) Chi voglia intraprendere una attività che implichi la

utilizzazione in pubblico di opere di musica leggera sa benissimo che,

attraverso la SIAE, deve pagare un corrispettivo; se questo

corrispettivo gli sembra troppo elevato nessuno lo obbliga ad

accettarlo, alla stessa guisa che nessuno può obbligare ad accettare

l'imprenditore di un'attività commerciale di scarpe o di legname i

prezzi richiesti dai rispettivi fornitori: la nota legge economica

della domanda e della offerta finirà sempre col determinare il prezzo

conveniente.

Se l'imprenditore non riesce a trovare conveniente tale prezzo e,

quindi, rinunzia all'impresa non può, per questo, sostenere che sia

stata compressa la sua libertà d'iniziativa economica.

Di qui l'inesistenza della denunziata violazione dell'art. 41 della

Costituzione;

b) Sempre partendo dal principio che, in sostanza, ci si trova

nelle condizioni di un proprietario che ha piena libertà di stabilire

il prezzo di vendita del suo bene che l'eventuale compratore è

liberissimo di non accettare, viene negata l'esistenza della denunziata

violazione del principio di eguaglianza sotto i vari profili denunziati

con l'ordinanza di rinvio.

Per quanto, in particolare, riguarda l'assunto che l'obbligo di

accettare il prezzo stabilito unilateralmente e discrezionalmente dalla

SIAE è rafforzato addirittura da sanzione penale, si oppone che tale

sanzione riguarda non il rifiuto di accettazione di quel prezzo, ma

l'utilizzazione dell'opera senza aver pagato alcun prezzo, il che,

rimanendo nel campo del paragone con altri imprenditori sopra fatto,

equivale ad un proprio e vero furto di scarpe o di legname.

2) Poiché come già si è detto non vi è un obbligo di pagare un

prezzo che non si intende accettare e poiché nessuna norma proibisce

di intraprendere azione nelle forme di legge nei confronti della SIAE

per ottenere una previa determinazione di equo prezzo, evidentemente,

non può parlarsi di solve et repete e, quindi, di violazione degli

artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri si

chiede pertanto che le questioni sollevate vengano dichiarate

infondate.

Si è costituito in giudizio il Boscolo, il di cui patrocinio, con

memoria depositata il 7 luglio 1970, riportandosi alla motivazione

dell'ordinanza di rinvio chiede che le questioni con la medesima

prospettate vengano dichiarate fondate.

Con altra memoria depositata il 12 febbraio 1972, il patrocinio del

Boscolo, a confutazione delle deduzioni della Avvocatura dello Stato,

oppone, in sostanza, quanto segue:

La SIAE opera nel settore del mercato della musica leggera in

regime di monopolio di fatto e di diritto o, quanto meno, in posizione

dominante ex lege.

L'assunto dell'Avvocatura dello Stato secondo il quale ci si trova

di fronte ad una situazione analoga a quella di un qualsiasi

imprenditore che debba rifornirsi del materiale necessario per

l'attuazione della sua impresa e deve, quindi, accettare il prezzo

richiesto dal produttore di tale materiale non regge, in quanto manca

il presupposto della libera concorrenza in forza della quale il prezzo

è la risultante della ferrea legge della domanda e dell'offerta.

Nel caso della SIAE, invece, la posizione dominante attribuitale

dalla legge, consente l'imposizione del prezzo da essa richiesto, con

la possibilità di abusi, contro i quali, chi intende esercitare

un'impresa di utilizzazione della musica leggera non ha la possibilità

legale di opporsi.

Di qui la denunziata violazione delle richiamate norme

costituzionali sotto i vari profili prospettati con l'ordinanza di

rinvio.

S'insiste, pertanto, nel chiedere che venga dichiarata la

fondatezza delle prospettate questioni di illegittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Come si è esposto in narrativa, il presupposto logico e

giuridico, sul quale poggiano le questioni prospettate con l'ordinanza

di rinvio, consiste nell'assunto che, in forza delle denunziate norme

della legge n. 633 del 1941 (nonché dell'art. 72 del t.u. delle leggi

di p.s., richiamato ma non denunziato), la SIAE opererebbe, nel settore

del mercato della musica leggera, in regime di monopolio di fatto e di

diritto o quanto meno in posizione dominante, con la possibilità di

creare, per le sue caratteristiche obbiettive, situazioni di abuso e

quindi illecite, avverso le quali gli interessati non avrebbero alcun

rimedio giuridico per insorgere.

Questo presupposto è, peraltro, errato.

Anzitutto non può parlarsi di monopolio neppure di fatto, poiché

l'esclusiva dell'attività di intermediario accordata dal denunziato

art. 180 della legge n. 633 del 1941 alla SIAE non preclude all'autore,

che ne abbia la volontà e la possibilità, la protezione e l'esercizio

diretto dei propri diritti, anche nel settore della musica leggera,

particolarmente difficoltoso, in quanto non è certo agevole

controllare esecuzioni, che si svolgono nei luoghi più disparati e

remoti, senza quella adeguata organizzazione capillare, di cui dispone

la SIAE e che soltanto pochi autori particolarmente dotati e,

soprattutto, affermati, potrebbero, sia pure in misura ridotta,

permettersi.

Ma non può contestarsi che quella esclusiva ponga la SIAE in una

indubbia posizione di preminenza, resa necessaria, peraltro, come

risulta del resto da quanto si è testé rilevato dalle difficoltà che

in molti casi presenta il controllo delle attività che hanno per

oggetto l'utilizzazione economica di opere protette.

Questa posizione di preminenza, però, come la Corte ha avuto

occasione di affermare con la sentenza n. 25 del 1968, pronunziata in

altro giudizio, nel quale la legittimità dello stesso art. 180 della

legge n. 633 del 1941 veniva contestata in riferimento all'art. 18

della Costituzione, trova piena e razionale giustificazione nella

esigenza di interesse generale e, quindi, pubblico, di adeguata

protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi, che il

legislatore ha riconosciuto talmente rilevante da dover preordinare, al

fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia penali

sia civili.

Tra questi ultimi va compresa la istituzione stessa della SIAE

definita appunto "Ente di diritto pubblico per la protezione e

l'esercizio del diritto di autore".

Senonché questa innegabile e rilevante esigenza di difesa e di

tutela non può giungere fino a giustificare l'attribuzione, sia pure

ad un Ente di diritto pubblico, di poteri arbitrari e, comunque,

incontrollabili.

Infatti, anche se il regolamento per l'esecuzione della legge n.

633 del 1941, approvato con r.d. 18 maggio 1942, n. 1369, nel Capo II,

relativo alla determinazione dei compensi ed agli accertamenti tecnici,

non contiene disposizioni particolari per la musica leggera, non per

questo può ritenersi che l'operato della SIAE in materia sia

incontrollabile.

Intanto, poiché quale ente di diritto pubblico la SIAE è soggetta

a vigilanza governativa (in base all'art. 182 della legge n. 633 del

1941 del Ministero della cultura popolare, ora della Presidenza del

Consiglio dei ministri), i suoi atti sono soggetti ai comuni gravami in

via amministrativa.

Comunque, resta sempre aperta la via giurisdizionale sia

amministrativa, ove si ritenga che la potestà di determinare i

compensi incida su semplici interessi legittimi, sia ordinaria, ove si

ritenga invece che incida su diritti perfetti.

Infine è bene chiarire che la sanzione penale preveduta dal

denunziato art. 171, lett. b, della legge n. 633 del 1941 colpisce non

il rifiuto di accettare il compenso determinato e richiesto dalla SIAE

ma l'esecuzione dell'opera senza aver corrisposto alcun compenso.

2. - Dimostrato che il presupposto, sul quale poggiano le questioni

in esame, è errato, è facile trarre le seguenti conseguenze.

a) Poiché da quanto precede risulta che, ove il compenso richiesto

dalla SIAE per l'esecuzione di musica leggera a chi intenda

intraprendere tale attività sia ritenuto eccessivo, l'imprenditore ha

i mezzi legali per far valere le proprie ragioni, se questi tali mezzi

non usa oppure, avendoli usati, dette ragioni siano state dichiarate

infondate, è evidente che l'imprenditore che persista nel non voler

ritenere congruo tale compenso, non può pretendere di intraprendere

egualmente quella attività senza ledere il diritto dell'autore e,

quindi, non può lamentare che sia lesa la sua libertà di iniziativa

privata.

Di qui l'inesistenza della denunziata violazione dell'art. 41 della

Costituzione.

b) La riconosciuta non fondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 180 della legge n. 633 del 1941,

l'applicabilità dell'art. 171, lett. b, della stessa legge non alle

sole opere di musica leggera, le particolari difficoltà del controllo

dell'esecuzione di tali opere, il costante riconoscimento che non può

ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza quando a posizioni

differenziate corrisponda una disciplina differenziata, escludono che

possa ritenersi violato l'art. 3 della Costituzione sotto i vari

profili prospettati con l'ordinanza di rinvio.

c) L'art. 72 della legge di p.s. è una delle tante norme, comuni

specie alle leggi fiscali, che subordinano l'emanazione di taluni atti

amministrativi alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli

obblighi imposti da altre leggi.

Come tale non pone alcun limite alla difesa dei propri diritti,

perché se, per avventura, l'obbligo all'adempimento del quale è

subordinato non sussiste oppure è illegittimo, il richiedente può,

dimostrandolo, impugnare nelle forme e nei modi di legge il rifiuto di

rilascio dell'atto richiesto.

La situazione è, quindi, ben diversa da quella che si riassume nel

principio del solve et repete, in base al quale non si può procedere

in via giudiziaria contro l'imposizione di un obbligo (di solito

fiscale) se prima tale obbligo non sia stato soddisfatto, salvo ad

ottenere la relativa riparazione, in caso di vittoria.

Anche la denunziata violazione degli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, sotto il profilo che l'art. 72 della legge di p.s.

porrebbe in essere un Vero e proprio caso di solve et repete, risulta,

pertanto, insussistente.

3. - Nessuna delle censure di illegittimità costituzionale sopra

esaminate investe specificatamente, poi, l'art. 15 della legge n. 633

del 1941, che pure nell'ordinanza di rinvio risulta menzionato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 15, 171 lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge

22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto di autore ed altri

diritti connessi al suo esercizio", proposta, con l'ordinanza di cui in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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