Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 180

della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore

e di altri diritti connessi al suo esercizio"), promossi con due

ordinanze emesse il 30 giugno 1984 dal Pretore di Ovada, iscritte ai

nn. 1177 e 1178 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50- bis e 47- bis dell'anno

1985;

Visti gli atti di costituzione della S.I.A.E., nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di

titolari di emittenti televisive i quali avevano trasmesso opere

facenti parte dei repertori S.I.A.E. senza la prescritta

autorizzazione, il Pretore di Ovada, con due ordinanze di analogo

contenuto emesse il 30 giugno 1984 ha sollevato, in relazione agli

artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale, degli artt. 180 e 171 della legge 22

aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio"), nella parte in cui: 1) impongono

al titolare di emittenza televisiva o radiofonica di munirsi

dell'autorizzazione alle trasmissioni della S.I.A.E., concernente

tutti gli autori del repertorio di queste e non soltanto coloro le

cui opere vengono diffuse; 2) assoggettano la concessione

dell'autorizzazione al pagamento di una somma pari al 2,75 per cento

dei proventi lordi dichiarati dall'impresa; 3) non predeterminano i

criteri sulla base dei quali la S.I.A.E. concede o nega le

autorizzazioni;

che, a parere del giudice a quo, attraverso l'imposizione del

pagamento della suddetta somma, si realizzerebbe un prelievo di

natura tributaria che verrebbe a giovare agli autori le cui opere non

sono trasmesse, pur prescindendo, nell'ammontare, dal numero e

dall'importanza delle opere utilizzate;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita depositando

anche memoria nell'imminenza dell'udienza - la Società Italiana

degli Autori ed Editori la quale ha chiesto che la questione venga

dichiarata inammissibile od infondata;

che le medesime conclusioni sono state precisate dall'Avvocatura

dello Stato, intervenuta nei giudizi in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Considerato che entrambe le ordinanze trattano con i medesimi

argomenti le stesse questioni, sì che i due giudizi possono essere

riuniti;

che l'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 171 della legge 22

aprile 1941, n. 633, concerne la diffusione di opere altrui senza che

se ne abbia il diritto e non è diretta a sanzionare il mancato

pagamento alla S.I.A.E. del compenso per il rilascio

dell'autorizzazione, bensì il mancato consenso dell'autore alla

diffusione dell'opera;

che, inoltre, se l'attività di intermediario (svolta dalla

S.I.A.E. con quel carattere di preminenza reso necessario dalle

difficoltà presentate dal controllo dell'utilizzazione economica

delle opere protette: Corte cost. sent. 13 aprile 1972, n. 65)

rappresenta la forma più diffusa di tutela del diritto d'autore,

essa d'altronde non esclude tuttavia la possibilità di un diretto

rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore;

che, quindi, non ricorre affatto tra la fattispecie di reato de

qua e l'art. 180 della legge citata la relazione individuata dal

giudice rimettente - risultando ininfluente la prospettata

illegittimità della seconda norma rispetto alla prima - e la

questione relativa è del tutto priva di rilevanza nel giudizio in

corso dinanzi a questi, sì che il giudizio di legittimità

costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 180 della

legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di

altri diritti connessi al suo esercizio"), sollevata dal Pretore di

Ovada in relazione agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della

Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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