Art. 164
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2000 al 29 aprile 2003. Leggi il testo vigente →
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
- 1)i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualita';
- 2)l'ente di diritto pubblico e' dispensato dal'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela e' prescritta o autorizzata; ((3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile)).
Testo in vigore dal 19 settembre 2000 al 29 aprile 2003
