[1]Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.

[2]L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

[3]All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art184 · fonte del testo

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