Art. 164
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Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
- 1)i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualita';
- 2)l'ente di diritto pubblico e' dispensato dal'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela e' prescritta o autorizzata;
- 3)l'ente di diritto pubblico puo' valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 12 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000
