Art. 161
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[1]Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, puo' essere ordinata dall'autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.
[2]Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita' o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori.
[3]L'autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
[4]((Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 al 9 maggio 1996
