[1]Diritto d'informazione

[2]1. Ciascuna delle parti dispone che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le autorita' giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

  • a)sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto;
  • b)sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto;
  • c)sia stata sorpresa a fornire, su scala commerciale, servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; o
  • d)sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, le seguenti informazioni:
  • a)nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti;
  • b)informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che:
  • a)accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi;
  • b)disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
  • c)disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione;
  • d)accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; o
  • e)disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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