Art. 255 c.p.c. — Mancata comparizione dei testimoni

[1]Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. ((In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro)).116

[2]Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e' esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo. 88 90

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

2

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 500/2002

    Questione infondata
    28 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede per il testimone non comparso senza un giustificato motivo la condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila. Infatti, a) la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore; b) il sistema processuale civile e quello penale sono fra loro autonomi e non sono comparabili; c) l'esiguità della sanzione pecuniaria non è suscettibile di arrecare un ritardo al processo e dunque di ledere il principio della ragionevole durata del processo. - Analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con la citata ordinanza n. 30/2000. - Sulla non comparabilità del sistema processuale civile e quello penale ai fini della violazione del principio di eguaglianza, v. citata sentenza n. 78/2002.

    Art. 255 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 133 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 30/2000

    Questione infondata
    4 febbraio 2000

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 255, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, prevedendo la condanna del testimone intimato e non comparso ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila, comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la disciplina prevista dal codice di rito civile rispetto a quella del codice di rito penale per i testi citati e non comparsi. Infatti - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro dell'art. 97 Cost., risultando l'esercizio della funzione giurisdizionale estraneo alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione -, alla stregua di quanto più volte affermato dalla Corte, vi è piena autonomia del sistema processuale civile rispetto a quello penale e, pertanto, essi non sono comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 326/1997 e 53/1998 e O. n. 429/1998. - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla determinazione della misura delle sanzioni, v. O. nn. 44/1995 e 388/1997, 'ex multis'.

    Art. 255 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 4 luglio 2009. 40 parole aggiunte.

… una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. aggiunto: In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art255 · fonte del testo

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