Codice della proprietà industriale

Art. 126 c.p.i. — Pubblicazione della sentenza

L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente. ((In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.)) (( Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:

  • a)il valore dei segreti commerciali;
  • b)la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
  • c)l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
  • d)il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi' se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura puo' provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore. ))

Testo vigente dal 22 giugno 2018

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2018

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 22 giugno 2018. 170 parole aggiunte in 5 capoversi.

… dei fatti, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente. aggiunto: In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:

aggiunto: a) il valore dei segreti commerciali;

aggiunto: b) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;

aggiunto: c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;

aggiunto: d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi' se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura puo' provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art126 · fonte del testo

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