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Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:

  • a)4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
  • b)3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
  • c)1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
  • d)0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
  • e)0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Testo in vigore dal 9 aprile 2006 al 21 marzo 2008

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 150, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15441/2026

    20 maggio 2026

    In tema di diritto d'autore, ai fini dell'applicazione del diritto di seguito di cui all'art. 144 della l. n. 633 del 1941, il requisito del prezzo minimo di vendita stabilito dagli artt. 150, comma 1, e 151 della medesima legge va determinato al netto dell'imposta (non costituente una componente del prezzo di vendita) assolta dalla casa d'aste - che operi quale mero intermediario tra venditore e acquirente - sulle commissioni dovute dalle parti, in quanto il pagamento del compenso all'autore grava esclusivamente sul venditore.

    Art. 150 · Art. 144 Diritto d’autore · Art. 151 Diritto d’autore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006. 88 parole tolte, 159 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del Codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi sono devoluti alla Cassa di previdenza e di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.aggiunto: Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:

aggiunto: a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;

aggiunto: b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;

aggiunto: c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;

aggiunto: d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;

tolto: Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinunciaaggiunto: e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art150 · fonte del testo

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