Art. 3 — Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
All'articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: «al rischio di incendio e» sono inserite le seguenti: «di esplosione nonche',». All'articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2:
- 1)alla lettera b), le parole: «del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali,» e dopo la parola: «prodotti,» e' inserita la seguente: «materiali,»;
- 2)alla lettera d), dopo le parole: «le prove su» e' inserita la seguente: «prodotti,»;
- 3)dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;»;
- 4)alla lettera f), dopo la parola: «organizzazioni» sono inserite le seguenti: «nazionali ed»;
- 5)alla lettera g), dopo le parole: «di addestramento» sono inserite le seguenti: «, di aggiornamento»;
- 6)la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.»;
- b)al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «prodotti,» e' inserita la seguente: «materiali,». All'articolo 15 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nella rubrica le parole: «e procedurali» sono soppresse;
- b)al comma 1:
- 1)alla lettera a), dopo le parole: «degli incendi» sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni»;
- 2)alla lettera b), dopo le parole: «le conseguenze dell'incendio» sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni». L'articolo 16 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi). - 1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attivita'; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'. 3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso. 4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi. 6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.». L'articolo 17 del decreto e' abrogato. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attivita' di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonche' per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale.»;
- b)al comma 5 le parole: «, nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale» sono soppresse. All'articolo 19 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nella rubrica, dopo la parola: «Vigilanza» e' aggiunta la seguente: «ispettiva»;
- b)al comma 1:
- 1)al primo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva» e dopo le parole: «prodotti ad essa assoggettati» sono inserite le seguenti: «nonche' nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
- 2)al secondo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva»;
- 3)al terzo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva»;
- c)al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva»; le parole: «i provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «le misure urgenti, anche ripristinatorie, di» e le parole: «delle opere» sono soppresse;
- d)dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.». L'articolo 20 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita'). - 1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' o della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.». All'articolo 21 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera b), le parole: «agli organi» sono sostituite dalle seguenti: «alle competenti direzioni centrali»;
- b)al comma 2, le parole: «Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»; le parole: «dell'articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 3»; le parole: «su proposta del Ministro dell'interno,» sono soppresse. All'articolo 22 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)dopo le parole: «Direzione regionale» sono inserite le seguenti: «o interregionale»;
- 2)alla lettera a), le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse e le parole: «dei procedimenti di rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure»;
- 3)dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2.»;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.». Dopo l'articolo 22 del decreto e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti). - 1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresi', il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.». L'articolo 23 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi). - 1. I servizi relativi alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita' di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».
Testo vigente dal 23 giugno 2017
