Art. 22 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «la residenza del creditore,» sono inserite le seguenti: «il piano e» e dopo le parole «l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d)»;
- b)al comma 3, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47,,» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47,».
Testo vigente dal 1 luglio 2022
