Art. 2 — Modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, e' sostituito dal seguente: «1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario e' iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche puo' essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
- b)al comma 2:
- 1)dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, che espleta compiti operativi,»;
- 2)le parole: «appartenente al ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «che riveste le qualifiche»;
- 3)le parole: «dell'area» sono sostituite dalle seguenti: «e qualifiche della componente». All'articolo 7, comma 1, del decreto dopo le parole: «puo' essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,». All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, dopo le parole: «progressione del personale volontario» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili»;
- b)al comma 3, la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo». All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse. All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo». All'articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalita' di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.». All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
Testo vigente dal 23 giugno 2017
