Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3:
- 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- 2)al comma 1: 2.1. all'alinea le parole: «Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 2.2. all'alinea le parole: «le funzioni, gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti funzioni, ivi comprese quelle gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo»; 2.3. alla lettera d), le parole: «del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonche'» sono soppresse; 2.4. dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti lettere: «e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, e' autorita' aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;
- e-quater)esercita la funzione di autorita' competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1;
- e-quinquies)rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;
- e-sexies)in caso di calamita', dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.»;
- b)all'articolo 13, comma 2, le parole: «dei prodotti da costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.»;
- c)all'articolo 14, comma 2, lettera d-bis), dopo le parole: «di incendio» sono aggiunte le seguenti: «e di esplosione»;
- d)all'articolo 19, comma 3, le parole: «di urgenza» sono soppresse;
- e)all'articolo 29, comma 1, terzo periodo, le parole: «I beni mobili in uso diretto al» sono sostituite dalle seguenti: «Materiali e prestazioni del»;
- f)all'articolo 35, comma 1, lettera z), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, commi primo, secondo e quarto».
Testo vigente dal 6 novembre 2018
