Art. 1 — Modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
All'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di seguito denominato: «decreto», sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 dopo le parole «per mezzo della quale il Ministero dell'interno», sono inserite le seguenti: «, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» e dopo le parole: «estinzione degli incendi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli incendi boschivi,»;
- b)al comma 2, dopo la parola «servizio», e' inserita la seguente: «nazionale». All'articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: «si articolano nei seguenti uffici» sono sostituite dalle seguenti: «sono di seguito indicate»;
- b)alla lettera a), dopo le parole: «direzioni regionali» sono inserite le seguenti: «o interregionali»;
- c)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: "comandi", di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale;»;
- d)alla lettera c), la parola: «provinciali» e' sostituita dalle seguenti: «di cui alla lettera b)». 3. all'articolo 3, comma 1, del decreto e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.». 4. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attivita' di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.».
Testo vigente dal 23 giugno 2017
