Art. 16 — Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, dopo le parole «all'articolo 6» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 7» e le parole «Dalla medesima data,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019»;
  • b)il comma 6 e' abrogato;
  • c)dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione. 7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».

Testo vigente dal 28 agosto 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-08-07;96~art16 · fonte del testo

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