Art. 15 — Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
All'articolo 16, dopo il comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.» 2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Testo vigente dal 28 agosto 2019
