Art. 9 — Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

L'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonche' della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. 2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. 3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.».

Testo vigente dal 28 agosto 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-08-07;96~art9 · fonte del testo

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