Art. 4 — Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi
Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate. ((2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalita' attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione")) All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021». ((3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
- c)all'articolo 39, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107"))
Testo vigente dal 27 novembre 2021
