All'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028». ((Tenuto conto della proroga di cui al comma 1 del presente articolo, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 1 del presente articolo.)) ((Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6:
  • 1)al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
  • 2)al comma 2, le parole: "nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "negli otto anni";
  • b)all'articolo 7, comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 aprile 2025".)) ((All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) ((All'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: "graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106," sono inserite le seguenti: "nonche' degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,", le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026" e le parole: "del biennio 2024/2026" sono soppresse.)) ((All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026")).

Testo vigente dal 6 novembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 6 novembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 2025 al 6 novembre 2025. 333 parole aggiunte in 5 capoversi.

… 41, le parole: «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028». aggiunto: Tenuto conto della proroga di cui al comma 1 del presente articolo, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 6:

aggiunto: 1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

aggiunto: 2) al comma 2, le parole: "nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "negli otto anni";

aggiunto: b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 aprile 2025". All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: "graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106," sono inserite le seguenti: "nonche' degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,", le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026" e le parole: "del biennio 2024/2026" sono soppresse. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-09-09;127~art4 · fonte del testo

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