Art. 22 — Subentro di nuovi soci
Le quote di partecipazione alla societa' tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa' ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
